Come è noto i campi elettromagnetici interagiscono con il corpo umano e con altri sistemi biologici secondo determinati fenomeni fisici. Le norme tecniche sperimentali si basano su ben noti effetti a breve termine i quali, a seconda della frequenza, comprendono la stimolazione di cellule dei tessuti nervosi e muscolari eccitabili elettricamente ed il riscaldamento (aumento della temperatura).

Per prevenire qualsiasi conseguenza negativa di questi effetti, vengono fissati dei limiti di base ed un insieme di livelli di riferimento facilmente misurabili in termini di intensità di campi elettrici, magnetici e densità di potenza.
Grazie all’utilizzo di una adeguata strumentazione GSD è in grado di eseguire le opportune verifiche in accordo agli attuali standards normativi.

Misure

GSD è in grado di effettuare misure di monitoraggio Elettromagnetico Ambientale in conformità alle seguenti normative:

D.P.C.M. 23 aprile 1992

Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza
industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.

D.P.C.M. 23 aprile 1992

EN 50366

Apparecchi per uso domestico e similare – Campi elettromagnetici – Metodi per la valutazione e le misure.
La Norma descrive un metodo di valutazione per la determinazione dei campi elettromagnetici nello spazio
attorno agli apparecchi elettrici per uso domestico (elettrodomestici).
Definisce le condizioni standard di funzionamento degli apparecchi e le distanze alle quali
occorre eseguire la misura.
Descrive un metodo per dimostrare la conformità alla Raccomandazione del
Consiglio d’Europa 1999/519/EC relativa all’esposizione umana ai campi elettromagnetici.

EN 50371

Esposizione umana ai campi elettromagnetici (10 MHz – 300 GHz) – Norma generica per dimostrare
la conformità di apparecchi elettronici ed elettrici di bassa potenza ai limiti di base fissati
per la popolazione.
La Norma definisce i criteri per la verifica della conformità delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche di bassa potenza ai limiti di base relativi all’esposizione
della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e alle correnti di contatto,
nella gamma di frequenza 10 MHz-300 GHz.

Si tratta di una norma di tipo generico che si applica agli apparecchi per i quali non siano disponibili
norme specifiche di prodotto o di famiglia di prodotto sullo stesso argomento.

EN 50364

Limitazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti da dispositivi operanti
nella gamma di frequenza 0 Hz – 10 GHz, utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS),
nei sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID) e in applicazioni similari

La Norma di prodotto si applica ai dispositivi, operanti nella gamma di frequenza 0 Hz – 10 GHz,
utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS), nei sistemi di identificazione a radio
frequenza (RFID) e in applicazioni similari. La norma può essere usata per la dimostrazione
di conformità ai requisiti delle Direttive Europee 1999/5/EC e 73/23/EEC, relativi alla limitazione
dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici, e alle indicazioni della Raccomandazione
Europea 1999/519/EC e delle Linee Guida ICNIRP del 1998.

Per i metodi di misura e di calcolo la presente Norma di prodotto fa riferimento alla
Norma di base CEI EN 50357

EN 50385

Norma di prodotto per dimostrare la conformità delle stazioni radio base e delle stazioni terminali
fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili ai limiti di base e ai livelli di riferimento relativi
all’esposizione umana ai campi elettromagnetici a radio frequenza (110 MHz – 40 GHz) – Popolazione

La Norma definisce, con riferimento all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
ad alta frequenza, i criteri di conformità ai limiti di base delle stazioni radio base e delle stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili operanti nella gamma di frequenze tra 110 MHz e 40 GHz.

I criteri di valutazione della conformità di tali apparecchiature sono definiti sia con riferimento diretto
ai limiti di base sia indirettamente attraverso la conformità con i livelli di riferimento.
Per le modalità di misura e di valutazione si fa riferimento alla CEI EN 50383.

D.L. 10 Settembre 1998 n. 381

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di

radiofrequenza compatibili con la salute umana

D.L. 10 Settembre 1998 n. 381

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

Legge Regionale Toscana 6 Aprile 2000, n.54

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

Legge Regionale Toscana 6 Aprile 2000, n.54

Delibera Consiglio Regione Toscana del 16 gennaio 2002

Definizioni in ambito elettromagnetico di criteri di localizzazione degli impianti e di aree sensibili.

Delibera Consiglio Regione Toscana del 16 gennaio 2002

D.L. 04 Settembre 2002 N. 198 (Decreto Gasparri)

Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Decreto Legislativo 04 Settembre 2002 N. 198 (Decreto Gasparri)

Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 8 Luglio 2003 (50 Hz)

Definisce i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 8 Luglio 2003 (50 Hz)

D.P.C.M. 8 Luglio 2003 (100 kHz – 300 GHz)

Definisce i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 8 Luglio 2003 (100 kHz – 300 GHz)

Allegato Tecnico 

Elettrosmog

Valutazione di situazioni di pericolo e rischio per persone, scelta della posizione ottimale per la costruzione di unità abitative vicino ad elettrodotti e per il posizionamento di nuovi trasmettitori RF (ponti radio per cellulari, ripetitori TV ecc.).

Rilievi

Mappatura elettromagnetica del territorio con relativa cartografia indicante l’intensità dei Campi Elettromagnetici

Estratti

Riportiamo di seguito un estratto delle principali leggi e/o regolamenti scaricabili direttamente dal nostro sito.

D.M. 10 Settembre 1998 n. 381

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all’esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.

I limiti di esposizione di cui al predetto decreto, non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

Limite = 6 V/m nell’intervallo di frequenza 3 MHz – 300 GHz e in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore.


D.M. 10 Settembre 1998 n. 381

LEGGE REGIONALE TOSCANA 6 aprile 2000, n.54

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione

Richiama il D.M. 10 Settembre 1998 n. 381 (in attesa della Legge Quadro)

Definisce l’obiettivo di qualità: il valore di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Istituisce il Catasto Regionale degli Impianti presso l’ARPAT in collaborazione con i Comuni Definisce le Funzioni comunali:

  1. Rilascio autorizzazione di installazione o modifica
  2. Azioni di risanamento
  3. Vigilanza e controllo.
  4. Educazione ambientale e informazione

Definisce gli enti cui può avvalersi il Comune: ARPAT e ASL

Impone le sinergie tra Comuni confinanti

Asserisce che gli oneri per lo svolgimento dei controlli sono a carico dei richiedenti l’autorizzazione e/o dei titolari degli impianti. Lo stesso vale per le azioni di risanamento.

Dichiara che i controlli hanno cadenza almeno annuale e sono finalizzati a garantire:

  1. Il rispetto dei limiti
  2. L’attuazione delle azioni di risanamento
  3. Il mantenimento dei parametri tecnici dichiarati dal gestore

Definisce le sanzioni amministrative

LEGGE REGIONALE TOSCANA 6 aprile 2000, n.54

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Detta i principi fondamentali per la tutela della salute e dell’ambiente.
Definisce l’intervallo di frequenza (da 0 Hz a 300 GHz, quindi si prendono in esame anche gli elettrodotti), ma non fissa i limiti di esposizione.

Stabilisce le competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Asserisce che: I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Stabilisce un criterio per la tutela dei consumatori introducendo l’obbligo per i fabbricanti di apparecchi di apporre informazioni sulle emissioni dei prodotti.

Definisce i controlli e stabilisce le sanzioni.

NOTA:

I limiti avrebbero dovuto essere stabiliti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Le disposizioni in materia di tutela dei consumatori avrebbero dovuto essere emanate entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge.

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

Delibera Consiglio Regionale Toscana 16 gennaio 2002

  1. Definisce i criteri generali per la localizzazione degli impianti che devono essere collocati all’interno di aree identificate come idonee dal COMUNE
  2. Definisce i criteri per identificare le AREE SENSIBILI. Il COMUNE ha 120 giorni dalla pubblicazione della deliberazione per provvedere alla identificazione.
  3. Stabilisce criteri per l’accordo con i GESTORI di impianti.
  4. Definisce il nuovo limite di campo e.m. pari a 3 V/m nelle aree sensibili da raggiungere entro 1 anno e l’obbiettivo di qualità di 0.5 V/m sempre nelle aree sensibili da raggiungere entro
    3 anni. Per i nuovi impianti il limite di 3 V/m ha decorrenza immediata e
    l’obiettivo di qualità di 0,5 V/m deve essere raggiunto entro 2 anni.

Delibera Consiglio Regionale Toscana 16 gennaio 2002

DLgs 04 Settembre 2002 N. 198 (Decreto Gasparri)

Definisce le “Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici”, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.
Di fatto agevola l’installazione delle SRB per la telefonia mobile.

DLgs 04 Settembre 2002 N. 198 (Decreto Gasparri)
Disciplina l’installazione delle SRB per la telefonia mobile

DLgs. 1 Agosto 2003 n. 259

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Definisce i limti di esposizione ai campi elettromagnetici (Capo IV art. 206-212, Allegato XXXVI)

DLgs. 1 Agosto 2003 n. 259 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81